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Gravidanza indesiderata e uccisione del neonato, scatta la fattispecie di omicidio aggravato

17 marzo 2023

News Regionale - Sicilia ,

L'integrazione della fattispecie criminosa di infanticidio non richiede che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta un carattere di oggettiva assolutezza, trattandosi di un elemento oggettivo da leggere in chiave soggettiva, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell'ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale, quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto.

La sottolineatura giunge direttamente dalla Suprema Corte, all’interno della sentenza n. 10284/2023.

Il provvedimento, emanato dalla quinta sezione penale, è stato depositato lo scorso 10 marzo.

Nel caso di specie, la Corte d'Assise d'Appello di Napoli aveva parzialmente riformato la pronunzia di condanna nei confronti della ragazza per il delitto di omicidio aggravato, visto che era stato compiuto dalla madre nei confronti della neonata da lei partorita.

I giudici di piazza Cavour colgono l'occasione per precisare che, se prima l'elemento dello stato di abbandono andava provato in chiave obiettiva, oggi, a partire dal 2010, la giurisprudenza è maggiormente orientata a valutare tale condizione in base all'intima condizione dell'agente di percepirsi come sola e abbandonata. Ossia viene dato preminente rilievo allo stato emotivo della persona che l'avrebbe indotta a sentirsi non supportata o addirittura calata in un ambiente ostile.

La Cassazione, in conclusione, ha dichiarato inammissibile il ricorso, non accogliendo i rilievi della donna che chiedeva la riqualificazione del reato per cui vi era stata condanna, derubricandolo da omicidio volontario nella forma aggravata a infanticidio in stato di abbandono materiale e morale.