Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione, sezione sesta penale, è tornata ad analizzare la fattispecie relativa all’elusione dei provvedimenti adottati dal giudice civile in materia di affidamento dei minori, con specifico riferimento al diritto di visita in favore del genitore non affidatario.
Il provvedimento in esame è stato depositato lo scorso 14 marzo ed è la sentenza numero 10905/2023.
In tema di violazione del provvedimento adottato dal giudice civile contenente la disciplina dell'esercizio del diritto di visita del genitore non affidatario, la condotta penalmente rilevante ex art. 388 c.p. non è integrata di per sé da una singola ed occasionale violazione dei provvedimenti in tema di affidamento dei minori.
Essa, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, richiede un atteggiamento elusivo che, in un lasso temporale apprezzabile, risulti idoneo ad impedire la corretta attuazione della disciplina dei rapporti del genitore non affidatario con il figlio.
Come è noto, l’art. 388 c.p. punisce chiunque ponga in essere una serie di comportamenti al fine di sottrarsi all’adempimento degli obblighi stabiliti mediante un provvedimento dell’autorità giudiziaria, c.d. mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
Presupposto della punibilità di tale reato, come sottolineato anche dalla pronuncia della Corte di Cassazione penale n. 58413/18, è l’esistenza di un obbligo già accertato o in corso di accertamento in sede giurisdizionale, essendo dunque insufficiente la mera preesistenza di una ragione di credito. È comunque ritenuta sufficiente la provvisoria esecutività del provvedimento.
La norma in esame configura un reato plurioffensivo, teso a tutelare da un lato l’autorità delle decisioni giudiziarie, dall’altro l’interesse del privato a favore del quale è stato emesso il provvedimento o la sentenza del giudice.
