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Assegno di mantenimento, serve tararlo sul tenore di vita garantito dal marito anche dopo la rottura della convivenza

30 marzo 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

L’assegno di mantenimento va tarato in base al tenore di vita garantito dal marito anche dopo la rottura della convivenza.

Lo precisa la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 8254/2023. Il provvedimento è stato depositato in data 22 marzo.

Decisivo, secondo i giudici di piazza Cavour, il riferimento all’esborso economico sostenuto dall’uomo dopo che la moglie era andata via e si era trasferita in un’altra regione. Nello specifico, si parla di 3mila e 400 euro, cioè 2mila per le esigenze quotidiane, 700 per l’affitto e 700 per la governante, garantiti dall’uomo alla moglie.

Ufficializzata la separazione giudiziale dopo quindici anni di matrimonio, i giudici di merito negano, sia in primo che in secondo grado, alla donna l’assegno di mantenimento. In particolare, in appello viene sottolineato che pur potendosi presumere che la cessazione di ogni attività lavorativa della donna, cinque anni dopo le nozze, fosse stata concordata con il marito per una migliore gestione della famiglia, non risultava tuttavia specificamente allegata.

Dunque, secondo la Cassazione, assegno di mantenimento post separazione anche alla moglie che appare poco incisiva nel cercare un’occupazione e non ha neanche fatto istanza per ottenere il reddito di cittadinanza. La Suprema Corte chiarisce che risulta impossibile ignorare la situazione complessa che deve gestire la donna, ossia i gravi problemi di salute della figlia e il contesto territoriale caratterizzato da una forte disoccupazione. Per definire la cifra dell’assegno bisogna tenere conto, sottolinea il Collegio di piazza Cavour, non solo del tenore di vita garantito dall’uomo durante il matrimonio ma anche quello da lui assicurato alla moglie negli anni successivi alla interruzione definitiva della loro convivenza sotto lo stesso tetto.