Con una recente ordinanza, la n. 8459/2023, la Corte di Cassazione ha analizzato una questione piuttosto dibattuta: a chi spetta il cane della coppia alla fine della relazione? Incide la brevità della relazione e l'assenza del requisito della convivenza nel riconoscimento di una famiglia di fatto ed il conseguente diritto di visita?
Alle domande in questione ha risposto il Collegio di piazza Cavour, nel provvedimento depositato lo scorso 24 marzo.
Al termine di una relazione sentimentale, una donna chiedeva di essere riconosciuta come comproprietaria del cane della coppia, chiedendone l'affidamento. Secondo i Giudici di primo e secondo grado, però, la brevità della relazione e l'assenza del requisito della convivenza impediva di riconoscere una famiglia di fatto ed il conseguente diritto di visita. Anche la Cassazione conferma tali rilievi.
Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e omessa motivazione. La Corte di Appello, infatti, avrebbe erroneamente escluso il diritto di proprietà della donna sul cane, senza ammettere l'interrogatorio formale richiesto dalla ricorrente ai fini della dimostrazione della comproprietà dell'animale, disattendendo così il diritto della parte a ricorrere a prove costituende.
La censura viene considerata inammissibile. Invero, la valutazione circa l'ammissione dei mezzi di prova rientra nei poteri discrezionali del giudice, il quale non è tenuto ad ammetterli qualora li ritenga superflui. Come chiarito in passato, infatti, proprio in tema di interrogatorio formale, la parte richiedente può soltanto invocare il potere discrezionale del giudice di merito di ammettere tale mezzo di prova, rientrando, però, nelle sue facoltà il rigetto della richiesta, non sindacabile in Cassazione, ove ritenga sussistenti elementi di prova sufficienti a fondare la propria decisione.
Con il secondo e terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 76 del 2016 e dell'art. 132, comma 2, c.p.c. per aver la Corte omesso di valutare, senza motivare sul punto, la sussistenza di un rapporto tra le parti qualificabile come coppia di fatto e, di conseguenza, per aver escluso l'esistenza di un legame affettivo stabile con l'animale. Entrambi i motivi, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili.
Le censure, infatti, non si confrontano con la motivazione della sentenza, la quale, oltre ad aver effettivamente considerato la possibile sussistenza di una famiglia di fatto tra le parti, escludendola sulla base della carenza del minimo requisito della convivenza e della brevità della relazione, ha negato il diritto di visita della ricorrente sulla base non della insussistenza della coppia di fatto, bensì per la carenza di prova dell'instaurazione di un rapporto significativo tra la ricorrente e il cane, vista la breve relazione sentimentale che l'aveva legata al suo padrone. Al di là della circostanza pacifica che la frequentazione della signora con il cane, nell'ambito della sua relazione sentimentale con il sig. B., si sia limitata a circa 4 mesi, l'appellata non ha provato che, nonostante il breve periodo, si sia instaurato con l'animale un rapporto tale da far presumere che le possa essere riconosciuto un diritto di visita nei confronti dell'animale.
