“La domanda va decisa applicando l’art. 5 L. n. 898/1970, interpretato conformemente all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità. L’entità del reddito dell’altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze. L’assegno di divorzio deve essere riconosciuto, non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in funzione assistenziale, cioè per garantire l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che oggettivamente non sia in grado di provvedervi da solo, oppure in funzione perequativo-compensativa, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso (Cass. n. 24250/2021). L’età, l’invalidità per patologie, la mancanza di una qualifica professionale rappresentano ostacoli oggettivi al reperimento di un posto di lavoro stabile. Pertanto, viene riconosciuto un assegno divorzile di euro 1.000”.
Tribunale di Pesaro, Collegio Famiglia (Presidente dott.ssa Lorena Mussoni, Giudice Estensore dott.ssa Manuela Mari) del 07.03.2023