L'ex marito non ha diritto al risarcimento per l'uso nel ricorso di termini come "ripudiata" e "umiliata" perché lo scopo non è dispregiativo ma servono solo ad evidenziare la negatività del comportamento e la non attendibilità delle affermazioni.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione I, mediante l’ordinanza n.8764/2023. Il provvedimento è dello scorso 28 marzo.
La richiesta di cancellazione di espressioni sconvenienti ed ingiuriose si configura quale sollecitazione della parte all'esercizio del potere officioso del giudice di disporre la anzidetta cancellazione, sulla base di una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice stesso finalizzata a regolare la correttezza formale del contraddittorio, che comporta che le parti ed i loro difensori si astengano dall'adoperare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, come stabilisce l'art. 89 del codice di procedura civile.
La cancellazione, argomentano i giudici di piazza Cavour, rientrando nei poteri officiosi di ogni giudice, può essere disposta anche nel giudizio di legittimità, con riferimento alle frasi contenute negli scritti depositati davanti alla Corte di cassazione.
La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti, che può essere disposta anche nel corso del giudizio di legittimità, ex art. 89 cod. proc. civ., va esclusa allorché l'uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale ed incomposto intento dispregiativo - rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte - ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, sia preordinato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.
