La madre non può opporsi al riconoscimento con attribuzione del cognome del padre naturale solo per la sua immoralità e le caratteristiche somatiche (africano). Serve la prova di un grave pregiudizio per la crescita del minore.
Questo quanto filtra, in sintesi, dall’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione I civile, la n.8762 del 28 marzo 2023.
Secondo la donna, la decisione relativa al riconoscimento del padre naturale, di dubbia moralità e con il quale il figlio non ha rapporti, può compromettere lo sviluppo del minore, che peraltro non è stato sentito a tutela dei suoi interessi.
Secondo i giudici di piazza Cavour, il diritto al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreparabili, tali da compromettere in modo irreversibile lo sviluppo psico-fisico del minore. Questo è il discrimen che il giudice deve vagliare in concreto al fine di valutare il bilanciamento tra opposti interessi, quali l’esigenza di affermare la verità biologica e l’interesse di preservare i rapporti familiari nonché lo sviluppo del minore.
Nel giudizio volto al riconoscimento del figlio minore di anni quattordici da parte del secondo genitore, si legge nel provvedimento, nell'ipotesi di opposizione del primo che lo abbia già effettuato, occorre procedere ad un bilanciamento, il quale non può costituire il risultato di una valutazione astratta, ma deve procedersi ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano.
Ancora, relativamente al secondo motivo di ricorso della donna, secondo la quale occorreva nominare un curatore speciale, la Corte rileva che nel procedimento disciplinato dall'art. 250 c.c., come novellato dall'art. 1 della I. n. 219 del 2012, teso al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, quest'ultimo non assume la qualità di parte, per cui la nomina di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi.
