L’obbligo di mantenimento del figlio impone, nella effettiva quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, l'osservanza e il rispetto del principio di proporzionalità, che, a sua volta, postula una effettiva valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.
La sottolineatura porta la firma della Corte di Cassazione, che ha formulato tali rilievi all’interno della sentenza n. 6652/2023, depositata lo scorso 6 marzo.
In sostanza, ciò che viene puntualizzato dai giudici di piazza Cavour è che il contributo per i figli va parametrato alle sostanze effettive.
La funzione compensativa-perequativa dell'assegno divorzile, si legge all’interno del provvedimento, non consiste nel pareggiare le condizioni economiche dei coniugi, bensì nel dar riconoscimento al contributo che nel corso della vita matrimoniale il coniuge economicamente più debole ha dato alla conduzione della vita familiare, alla formazione del patrimonio economico comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altro coniuge.
I giudici di legittimità non concordano con gli argomenti utilizzati dalla pronuncia della Corte d’Appello, in quanto incoerenti rispetto ai principi invalsi in tema di obblighi di mantenimento dei figli, in specie: a) mancano di una giustificazione circa l'effettiva incidenza del patrimonio immobiliare del padre sulla sua situazione complessiva reddituale, peraltro significativamente superiore (circa Euro 2.230,00) rispetto a quello (Euro 1.480,00) della moglie; b) mostrano di non tenere in alcun conto il fatto che lo stesso genitore beneficia tuttora del godimento della casa coniugale, con innegabile situazione di vantaggio economico; c) sanciscono un paritario concorso (50% ciascuno) degli ex coniugi in relazione alle spese straordinarie, senza fornire giustificazione.
