“L’assegno, anche quello di mantenimento dei figli, può essere modificato, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898/1970, quando sopravvengono nuove circostanze.
Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 218/1995, quando le parti e i figli risiedono in Italia.
Pertanto, la domanda di revisione dell’assegno di mantenimento in favore della figlia, ancora minorenne, disposto dalla sentenza di divorzio del giudice del paese di origine delle parti, è ammissibile, in quanto maggiori sono ora le esigenze della figlia, nel frattempo cresciuta, e certamente è maggiore il costo della vita in Italia, dove si è ora trasferito l’intero nucleo famigliare”.
Tribunale di Pesaro, Presidente dott. Davide Storti, decreto del 22.03.2023