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No al diritto di credito sulla farmacia per la moglie che ha rinunciato ad ogni futura pretesa patrimoniale

12 aprile 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

L'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale.

In tema di interpretazione dell'accordo negoziale, le clausole di stile sono costituite soltanto da quelle espressioni generiche, frequentemente contenute nei contratti o negli atti notarili, che per la loro eccessiva ampiezza e indeterminatezza rivelano la funzione di semplice completamento formale. Non può considerarsi tale la clausola che abbia un concreto contenuto volitivo ben determinato, riferibile al negozio posto in essere dalle parti.

Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno della recente ordinanza n. 9281/2023. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 4 aprile.

Come è noto, le Sezioni Unite, con sentenza n. 15889/2022, sono intervenute per la prima volta sulla vexata quaestio concernente la qualificazione giuridica del diritto del coniuge non imprenditore sui beni risultanti dalla comunione de residuo ex articolo 178 del codice civile.

Nel caso analizzato dai giudici di piazza Cavour all’interno del provvedimento sopra menzionato, è stata rigettata la richiesta dell’ex moglie avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione, ai sensi degli artt. 177, lett. c, e 178 cod. civ., del proprio diritto di credito derivante dalla comunione de residuo relativa all'azienda commerciale esercente attività di farmacia.