La Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 8988/2023, torna sulla questione della revoca dell’assegno divorzile. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 30 marzo.
Nella valutazione degli elementi indiziari e presuntivi posti a base del suo convincimento, il giudice esercita un potere discrezionale consistente nella scelta degli elementi ritenuti più attendibili e nella valutazione della loro gravità e concludenza, cosicché nella formazione di tale suo convincimento egli non incontra altro limite che l'esigenza di applicare i principi operativi nella materia delle presunzioni, deducendo univocamente il fatto ignoto dai fatti noti attraverso un procedimento logico fondato sul criterio dell'id quod plerumque accidit, e tale apprezzamento dei fatti, se correttamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.
La Corte d’appello di Genova aveva ritenuto inattendibile come teste il figlio degli ex coniugi, le cui dichiarazioni erano state smentite, anche quanto alla decorrenza della relazione sentimentale, dalle deposizioni di altri numerosi testimoni.
Inoltre, la sua inattendibilità emergeva anche dal fatto che il ragazzo, a differenza degli altri testimoni, lavorava alle dipendenze del padre ed era dunque, a lui legato da interessi economici.
Gli estratti dai profili social e le foto su Facebook dimostravano il legame sentimentale fra la donna e il nuovo fidanzato, ma non la convivenza ai fini della revoca dell’assegno divorzile.
Dunque, appare legittima la decisione dei Giudici di merito che, in applicazione del principio del libero convincimento ex artt. 115 e 116, hanno escluso la rilevanza, ai fini della prova della convivenza more uxorio, delle foto pubblicate sui social (estratti profili Facebook), ritenute idonee soltanto a dimostrare l’esistenza di una relazione sentimentale.
In conclusione, è stata esclusa la rilevanza delle foto presenti sul sociale network ai fini della prova della convivenza more uxorio.
