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Separazione, ribadita l’indipendenza di quanto statuito nel giudizio in materia di contributo economico per il coniuge più debole

14 aprile 2023

News Regionale - Sicilia ,

La Suprema Corte ribadisce l'indipendenza di quanto statuito nel giudizio di separazione, con riguardo al contributo economico per il coniuge più debole, rispetto all'assegno stabilito a seguito della sentenza di divorzio. La Prima sezione civile della Cassazione, mediante ordinanza n. 9345/2023, depositata lo scorso 5 aprile, ha così respinto il ricorso di un ex marito che chiedeva il riallineamento dell'assegno di separazione a quello divorzile, di gran lunga inferiore.

I giudici di piazza Cavour hanno, dunque, confermato la decisione della Corte d'appello di Salerno che, nel 2022, aveva stabilito che in riferimento al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alla ex era dovuto, dal coniuge separato, un assegno di mantenimento di 1.800 euro mensili e non dunque di 400 come previsto per l'assegno divorzile.

La Corte, invero, tenuto conto della permanenza del vincolo matrimoniale nella separazione, essendo ancora attuale il dovere di assistenza matrimoniale, ha fondato la decisione sulla sproporzione tra i redditi dei coniugi: l'uno notaio in pensione, l'altro insegnante in pensione, il primo proprietario di numerosi immobili, la seconda di un immobile alienato in corso di causa per un valore rilevante.

Proposto ricorso, l'ex marito ha richiesto la riunione dei giudizi, ma la Cassazione ha affermato come essa non possa essere accolta, non essendovi connessione oggettiva tra i due ricorsi.

E ha anche ribadito che in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione.

Va, a ben vedere, riconosciuta l'autonomia, sul piano sostanziale e processuale, dei procedimenti di separazione e di divorzio ma anche la necessità di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole. Al contrario a giudizio del ricorrente, essendo divorziati dal 2021, nulla si poteva più statuire in ordine ai presupposti dell'assegno di mantenimento nel giudizio di separazione personale.

Le doglianze, si legge nella conclusione del provvedimento, vengono ritenute del tutto inammissibili.