La perdita della casa coniugale non comporta il riconoscimento di un aumento dell’assegno divorzile. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 9500/2023. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 6 aprile.
Sono state considerate prive di fondamento giuridico, nel caso specifico preso in esame dal Collegio di piazza Cavour, i rilievi formulati da una donna e focalizzate sul fatto che la stessa aveva subito, a suo dire, un danno quando la figlia aveva raggiunto l’indipendenza economica e, di conseguenza, le era stato negato il diritto all’assegnazione della casa coniugale. Originariamente il Tribunale dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, soprattutto, determina nell’importo mensile di 350 euro l’assegno divorzile dovuto dall’uomo alla ex coniuge, così riducendo l’importo dell’assegno – 500 euro – concordato in sede di separazione. Il dover rinunciare a 150 euro mensili induce la donna a portare la vicenda in Corte d’appello, chiedendo l’incremento dell’assegno divorzile nella misura di 1.100 euro. Questa istanza viene accolta solo in parte dai giudici, che rideterminano l’assegno in 550,00 euro mensili, tenendo conto, viene precisato, dell’importo riconosciuto alla donna in sede di separazione e del suo adeguamento al costo della vita.
Confermato in Cassazione, dunque, il quantum stabilito in Appello: 550 euro ogni mese. Respinta l’istanza avanzata dalla donna, volta ad ottenere un aumento dell’assegno divorzile a seguito della revoca dell’assegnazione della casa coniugale.
