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Le statuizioni patrimoniali adottate in sede di separazione hanno efficacia fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio

18 aprile 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio trae la sua fonte nel nuovo "status" delle parti e ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Ciò salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione.

La Suprema Corte ribadisce l'indipendenza di quanto statuito nel giudizio di separazione, con riguardo al contributo economico per il coniuge più debole, rispetto all'assegno stabilito a seguito della sentenza di divorzio. La Prima sezione civile della Cassazione, mediante ordinanza n. 9345/2023, depositata lo scorso 5 aprile, ha così respinto il ricorso di un ex marito che chiedeva il riallineamento dell'assegno di separazione a quello divorzile, di gran lunga inferiore.