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Pensione di reversibilità, la titolarità dell'assegno giudizialmente riconosciuta non surrogabile da una convenzione privata

28 aprile 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Per titolarità dell'assegno deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo, da parte del tribunale, ai sensi del’ articolo 5 della legge n. 898 del 1970. In caso di revoca ovvero della rinuncia alla titolarità dell'assegno, occorre sempre un intervento giudiziale per operare una modifica di tale titolarità, e ciò anche al solo fine di recepire eventuali accordi intervenuti tra gli ex coniugi in tal senso.

Lo precisa la Corte di Cassazione, mediante recente ordinanza, la n. 10291/2023. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 18 aprile.

Tale intervento giudiziale, si legge nell’ordinanza, si giustifica proprio in ragione degli ulteriori effetti giuridici che si producono nelle rispettive sfere patrimoniali delle parti e dei terzi (istituti e casse previdenziali), in caso di eventuale decesso del titolare dell'assegno pensionistico già coniugato con il titolare dell'assegno divorzile.

Occorre il necessario accertamento giudiziale della titolarità o meno in capo all'ex coniuge dell'assegno divorzile, quale requisito imprescindibile per la liquidazione dell'assegno pensionistico di reversibilità, senza che siano a ciò sufficienti meri accordi ovvero intese tra le parti non sottoposte al vaglio giurisdizionale.