La Corte di Cassazione, mediante una recente ordinanza, torna su una tematica piuttosto dibattuta: l’impugnazione del diniego del visto d’ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari.
Il provvedimento, n. 10470/2023, è stato depositato lo scorso 19 aprile dalla prima sezione civile della Suprema Corte,
In tema d'immigrazione, si legge nell’ordinanza, l'impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari ex d.lgs. n. 150 del 2011, art. 20, come innovato dal d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 7, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, ove venga convenuto in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del quale gli uffici consolari deputati al rilascio del visto d'ingresso sono un'articolazione periferica, deve essere proposta dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma.