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Adozione, quando sussiste l’obbligo di sentire gli affidatari nel giudizio di appello?

16 maggio 2023

News Regionale - Sicilia ,

Secondo i giudici di piazza Cavour, in tema di adozione di minori di età, l’art. 5, comma 1, ultimo periodo, l. n. 184/1983, trova applicazione anche in grado di appello ove l’adempimento ivi previsto sia stato omesso dal Tribunale per i minorenni in prime cure. Altrimenti spetterà al giudice dei gradi successivi appurare concretamente se l’incombente in questione debba essere rinnovato o meno, in presenza di ulteriori, fondate e sopraggiunte ragioni evidenziate dalle parti, oppure se le dichiarazioni già rese dall’affidatario o dalla famiglia collocataria, completate dalle relazioni dei servizi sociali, possano essere ritenute esaustive senza necessitare di aggiornamenti.

La statuizione giunge dalla Suprema Corte, all’interno dell’ordinanza n. 11682/2023. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 4 maggio.

Mediante il provvedimento in analisi, la Cassazione torna, dunque, sull’ambito di applicazione della nullità disposta dall'art. 5 della legge. n. 184/1983.

La Corte di Appello aveva rigettato i reclami promossi nei confronti della sentenza resa dal Tribunale per i minorenni, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di una minore. In particolare, i già menzionati mezzi di impugnazione erano stati esperiti rispettivamente dagli zii paterni della minore, dal padre naturale, dalla madre, dalla nonna paterna, dalla germana di quest'ultima e dal di lei coniuge.

La Corte di Appello, dopo avere disposto consulenza tecnica di ufficio al fine di valutare l'idoneità educativa dei reclamanti, ad eccezione dei genitori naturali della minore, aveva sottolineato come nel giudizio non fosse in discussione la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale, avverso la quale non era stato proposto reclamo, quanto la dichiarazione di adottabilità della minore.

Da qui i ricorsi per Cassazione proposti dagli stessi soggetti che avevano esperito i reclami di cui sopra, e aventi ad oggetto comune la violazione della l. n. 184/1983, art. 5, per la mancata audizione.