All'interno di un parco per bambini, la maggiore pericolosità di giochi montati non a norma può fondare la corresponsabilità del custode, in questo caso il comune.
A chiarirlo è direttamente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11942/2023 depositata lo scorso 5 maggio, accogliendo con rinvio il ricorso della mamma di un bambino infortunatosi dopo la caduta da una struttura ginnica.
Non è escluso, dunque, il nesso causale tra il sinistro e la struttura ludica e/o in ogni caso, non è esclusa l'applicazione dell'articolo 2051 cod. civ., se il danneggiato dimostri che l'evento dannoso si era prodotto come conseguenza "normale" della particolare condizione lesiva (superiore alla ordinaria e standard) assunta dalla cosa, ed in cui versava la struttura al momento del fatto.
Nella vicenda analizzata dai giudici di piazza Cavour, il bambino era caduto da una struttura ginnica collocata in un parco giochi comunale e la struttura era stata montata con un’altezza superiore a quella prevista ed era stata lasciata sguarnita di un componente essenziale, ossia del tappetino di assorbimento della caduta.
Prima il Tribunale e poi la Corte di appello, invece, avevano rigettato la domanda di risarcimento, affermando che la struttura era conforme agli standard di sicurezza al momento della produzione e dell'uscita dalla fabbrica e che l'infortunio non era dipeso da cedimenti e/o difetti di fabbricazione, bensì dal fatto che il minore aveva lasciato la presa delle corde sulle quali poggiavano mani e piedi.
