Sul legame che intercorre fra la sussistenza del diritto a percepire l’assegno divorzile da parte dell’ex coniuge e la nuova relazione senza convivenza istaurata da quest’ultimo, si è espressa chiaramente la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9817/2023 del 13.04.2023
Gli Ermellini hanno stabilito che, ove il coniuge intrattenga una relazione pluriennale, tanto da determinare un rapporto di convivenza da intendersi come legame affettivo, stabile e duraturo, nonostante privo del requisito della coabitazione, non otterrebbe il diritto a percepire l’assegno divorzile.
Nel caso di specie una donna otteneva dal Tribunale di prime cure di Genova una pronuncia di rigetto al riconoscimento dell’assegno divorzile, dal momento che la stessa risultava autosufficiente, abile al lavoro e parte di una relazione di coppia ormai stabile. La Corte d’Appello riteneva invece non configurabile la nuova relazione come stabile data la mancanza della convivenza fra i due nuovi partner.
La Giurisprudenza di legittimità è intervenuta con chiarezza andando a fugare ogni dubbio.
La convivenza di fatto instaurata dalla ricorrente con il nuovo partner, nonostante carente del requisito della “coabitazione”, è un motivo idoneo per concorrere con gli altri a determinare l’infondatezza del diritto azionato.
I giudici di Piazza Cavour, ancora una volta, rammentano il principio secondo il quale la stabilità di una convivenza prescinde dal requisito della coabitazione.
A cura dell’avv. Emanuele Cecchetti
