Secondo un orientamento della Cassazione, in caso di divorzio, sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970 le somme corrisposte dal datore di lavoro come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cd. incentivi all'esodo), atteso che dette somme non hanno natura liberale né eccezionale ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto.
Lo sottolinea la Corte di Cassazione, passando in rassegna i diversi orientamenti in materia.
La puntualizzazione è contenuta all’interno della ordinanza interlocutoria n. 12014/2023, depositata lo scorso 8 maggio.
Secondo altro orientamento, non spetta pertanto al coniuge divorziato una parte di altri eventuali importi erogati, in occasione del venir meno del rapporto lavorativo, all'ex coniuge ad altro titolo
Rimessi gli atti al Primo Presidente affinché la questione venga trattata dalle Sezioni Unite.
