SULL’ASSEGNO DEI FIGLI MAGGIORENNI CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO A MENO DI 1000,00 EURO AL MESE
“Rilevano la entità delle retribuzioni percepite, la natura del contratto, la proiezione di stabilità che si accompagna alla situazione lavorativa del figlio in rapporto al percorso formativo ed occupazionale, alle opzioni disponibili secondo i profili professionali ed alle possibilità di utile collocamento, all’età del figlio.
L’assunzione all’età di vent’anni con contratto di apprendistato part-time quale commessa indica una condizione temporanea e da supportare in considerazione dell’età della ragazza, del fatto che si tratta – per quanto consta – del primo impiego e non qualificato rispetto al corso di studi, di un contratto che ha natura di per sé formativa, a tempo determinato e con reddito inidoneo a coprire gli oneri di abitazione e connessi, di sussistenza e di vita, e non esonera pertanto nessuno dei due genitori dal contributo; in tali complessive condizioni la natura “volontaria” della scelta occupazionale, sottolineata dal reclamato non esprime il conseguimento della autosufficienza”.