Nuovo provvedimento, in materia di assegno mensile di mantenimento, emanato dalla Corte di Cassazione.
Con sentenza 12216/2023, dello scorso 8 maggio, la Suprema Corte statuisce alcuni principi interessanti.
Il titolare del diritto alla corresponsione di un assegno mensile di mantenimento (per sé o per i figli minori non autosufficienti) riconosciuto con provvedimenti giudiziali emessi nel corso di un giudizio di separazione coniugale o scioglimento del matrimonio, trattandosi di credito che matura periodicamente (di regola: di mese in mese), non può pretenderne direttamente in sede esecutiva il pagamento in unica soluzione, sotto forma di capitalizzazione del relativo corrispettivo economico, alla quale non può in nessun caso provvedere direttamente né il giudice dell'esecuzione, nè quello adito in sede di opposizione a quest'ultima.
I ratei non ancora maturati dell'assegno di separazione o divorzio, si legge nel provvedimento, non costituiscono crediti attualmente esistenti e semplicemente inesigibili in quanto sottoposti a termine di scadenza, trattandosi invece di crediti futuri ed eventuali, non ancora venuti ad esistenza, il che esclude che con riguardo al mancato pagamento degli stessi possa invocarsi la decadenza del debitore dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 del codice civile.
Anche laddove il coniuge titolare del diritto alla corresponsione di un assegno mensile di mantenimento (per sé o per i figli minori non autosufficienti) abbia iscritto ipoteca sui beni dell'obbligato, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 8, fino a concorrenza di una somma corrispondente all'importo della capitalizzazione del suddetto assegno, in sede di esecuzione forzata egli può far valere il suo diritto - anche sui beni ipotecati - esclusivamente nei limiti dei ratei dell'assegno stesso già maturati fino al momento dell'intervento nel processo esecutivo e, comunque e nelle forme di legge, fino a non oltre quello in cui - con la distribuzione del ricavato - tale processo si chiude, non pure per quelli di successiva ed eventuale maturazione.
