In tema di determinazione dell'assegno di divorzio, la Corte di Cassazione con la recentissima Ordinanza n. 13224 del 15.5.2023 ha ribadito come il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge debba provvedere al proprio mantenimento, possa essere derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali (Cass., SU, n. 18287/18; n. 23583/22).
Nel caso di specie un uomo proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che lo aveva condannato a corrispondere all’ex coniuge un cospicuo assegno divorzile, denunziando la violazione dei principi di cui alla l. n. 898/70 per avere la Corte di Appello omesso di accertare l’inadeguatezza dei mezzi della ex moglie e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive non essendo sufficiente, al fine del riconoscimento dell’assegno di divorzio, l’attività di accudimento della prole.
Gli Ermellini, nel rigettare il ricorso, hanno confermato la correttezza della decisione del Giudice di secondo grado che in applicazione del principio sopra affermato, accertato che la controricorrente per scelta condivisa degli ex coniugi si era dedicata per i 25 anni di matrimonio all’accudimento e all’educazione dei tre figli della coppia - costituendo ciò una ragione impeditiva dello svolgimento di attività lavorative- aveva correttamente liquidato un assegno di divorzio nella sua declinazione compensativa e perequativa sulla base della disparità reddituale-patrimoniale tra gli ex coniugi e del contributo che la controricorrente aveva apportato alla formazione del patrimonio dell’ex marito.
I Giudici di Piazza Cavour hanno pertanto, ancora una volta, colto l’occasione per ribadire come l’assegno di divorzio debba essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo assistenziale (Cass. n. 38362/21).
A cura dell’avv. Valentina Merli
