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Il papà che eroga l'assegno di mantenimento ha diritto di sapere se la figlia riscuote il reddito di cittadinanza

24 maggio 2023

News Regionale - Sicilia ,

Un padre, che eroga l’assegno di mantenimento, ha il diritto di sapere se la figlia percepisca o meno il reddito di cittadinanza.

Lo ha stabilito il Tar Sicilia, sezione di Catania, nella sentenza n. 1205/2023, dello scorso 11 aprile.

Secondo il tribunale amministrativo etneo le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria costituiscono a tutti gli effetti documenti amministrativi

Nella vicenda trattata il ricorrente aveva chiesto all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale il rilascio di copia dell'estratto conto previdenziale degli ultimi 5 anni della figlia e del coniuge dal quale era separato. Aveva, inoltre, chiesto di conoscere se la figlia beneficiava di reddito di cittadinanza con indicazione della data di decorrenza e dell’importo.

L’Inps aveva negato l'accesso ritenendo prevalenti le esigenze di privacy delle controinteressate relativamente all’ostensione dei loro dati previdenziali avuto riguardo alla motivazione relativa allo svolgimento di indagini difensive; anche nella considerazione della possibilità che il giudice - a ben vedere - valutata la concretezza e l’attualità del relativo interesse, può disporre l’acquisizione dei documenti richiesti.

Secondo il Tar di Catania, invece, le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari e inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono a tutti gli effetti documenti amministrativi: come tali sono quindi ostensibili.

Nella vicenda il ricorrente aveva precisato che la richiesta d’accesso era motivata dal fatto che la Corte di Appello aveva revocato l’assegnazione dell’immobile e l’assegno di mantenimento alla ex moglie e alla figlia precedentemente a carico del ricorrente. La richiesta di accesso era strumentale alla difesa nel procedimento instaurato dalla figlia per ottenere il riconoscimento dell’assegno di mantenimento.

Secondo il Tribunale amministrativo di Catania, in circostanze come quelle descritte l’ex coniuge va considerato titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata, che la storica normativa in materia di procedimento amministrativo richiede per l'esercizio del diritto di accesso, stante la necessaria strumentalità degli atti rispetto al procedimento instaurato. E a ben ragionare l'esercizio del diritto di acceso neppure resta precluso dal fatto che i medesimi documenti potrebbero essere acquisiti attraverso il potere istruttorio del giudice nell’ambito del processo civile. Infatti – ha evidenziato il giudice - l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni all’amministrazione pubblica nel processo civile. Per di più l’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia. Pertanto l’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria può essere esercitato mediante estrazione di copia degli atti d’interesse.

A giudizio del collegio amministrativo regionale per la Sicilia deve, di conseguenza, conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla disciplina tradizionale sull’accesso agli atti per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'amministrazione pubblica di consegnare. Infatti la legittimazione attiva all’accesso deve essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano comunque idonei a spiegare effetti diretti ovvero anche solo indiretti nei suoi confronti; indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. In altri termini, ciò che conta è un collegamento attuale e soprattutto effettivo tra la situazione giuridica da tutelare e la documentazione a cui si richiede l’accesso, che sia tale da implicare l’incidenza, anche potenziale, dell’atto sull’interesse di cui il soggetto istante è portatore.