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Irripetibili le somme versate in eccesso per il mantenimento del figlio stante la natura para-alimentare della dazione

25 maggio 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Va esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita nell'ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato, dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati. Il diritto di ritenere quanto è stato pagato non opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza ab origine dei presupposti per il versamento in favore del figlio maggiorenne e venga disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza comunque sempre dalla domanda di revisione o, motivatamente, dal periodo successivo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, nell’ordinanza 10974/2023 dello scorso 26 aprile.

Richiamate le finalità dell'assegno di mantenimento e i presupposti per il versamento in favore dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, la Corte si riporta ai propri precedenti in punto revisione dell'assegno (Cfr. Cass. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass. n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass. n. 6975/2005; Cass. n. 8235/2000), nonché in ordine alla natura dichiarativa della decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio, trattandosi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale. Specificamente, viene ricordata la recentissima pronuncia delle Sezioni Unite n. 32914/2022, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale nelle ipotesi di modifica, nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere se operi o meno la "condictio indebiti".