Con la pronuncia in esame la Suprema Corte chiarisce come gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, previsti dall’art 143 cc, comprendano anche i figli nati da precedente unione di uno dei due, ove affidatario, e rappresentino una circostanza sopravvenuta che giustifica, ai sensi dell’art 9 della L. 898/70, la revoca o la revisione dell’assegno divorzile già posto a carico del coniuge obbligato. (Cass. Civ sez I Ord.27.04.2023 n. 11155)
Nel caso di specie il ricorrente aveva adito il Giudice di Legittimità lamentando l’omessa considerazione da parte della Corte d’Appello, che aveva respinto il suo reclamo ravvisando un’assenza di “vincoli giuridici” del ricorrente con la prole del nuovo coniuge, della circostanza sopravvenuta inerente la costituzione del nuovo nucleo familiare, comprendente anche i figli della nuova moglie, affidati alla stessa e solo dalla medesima riconosciuti.
Il Supremo Collegio, all’uopo richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 1988, ha statuito che in sede di revisione dell’assegno divorzile ex art 9 della L. Div e di verifica delle circostanze sopravvenute, deve essere vagliata anche la costituzione della nuova famiglia da parte dell’obbligato, compresi i figli del nuovo coniuge nati da precedente unione, fermo restando il necessario bilanciamento, rispetto al soggetto obbligato, tra i nuovi doveri di solidarietà coniugale e i pregressi doveri di solidarietà post coniugale.
a cura dell’Avv. Federica Gigli
