“Quanto alla ripartizione pro quota delle spese straordinarie per i figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve ritenersi che esse non debbano necessariamente essere collocate in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi”.
Cass. civ., Sezione Prima, ordinanza n. 15215 del 30.05.2023