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Cassazione Ordinanza n. 14331del 25/05/2023. Provvedimenti inerenti la convivenza del figlio con uno dei genitori

4 giugno 2023

News Regionale - Lazio ,

La Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 14331, pubblicata il 25/05/2023, è tornata ad occuparsi del tema dei provvedimenti inerenti la convivenza del figlio con uno dei genitori ed ha ribadito che l’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, incombendo sul Giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione sul punto. La Corte ha dunque nuovamente precisato che l’ascolto del minore costituisce elemento indefettibile al fine di tutelare e garantire i principi del contraddittorio e del giusto processo e che ciò deve essere in ogni caso garantito, a pena di nullità.

Nel caso in esame il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore e la Corte di Appello di Roma aveva rigettato il gravame proposto dai genitori ed i fratelli del minore infradodicenne. Avverso la Sentenza questi proponevano ricorso avanti la Suprema Corte affidando le loro ragioni a quindici motivi di ricorso.

La Corte di Cassazione dichiarava l’inammissibilità dei primi dodici motivi esaminando invece il tredicesimo motivo con il quale i ricorrenti avevano lamentato la violazione di legge per l’omessa audizione del minore ex art. 12 della Convenzione di New York del 1989, ratificata con L. n. 176 DEL 1991 e dell'art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con L. n. 77 del 2003. Ritenuto il motivo ammissibile e rilevante la Suprema Corte lo ha dichiarato fondato, assorbendo i rimanenti due motivi, e, per l’effetto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata


Già in precedenza, con le Ordinanze Cass. Civ. Sez. I nn. 1741/21 e 1474/21, la Corte aveva affermato che l’ascolto del minore nel procedimento di affidamento garantisce il suo diritto a rappresentare al Giudice le proprie considerazioni ed esigenze in ordine alle modalità di affido. Il minore dunque rappresenta una parte sostanziale del procedimento e ha diritto di esporre le sue ragioni direttamente all'organo giudicante, essendo portatore di interessi diversi e contrapposti rispetto a quelli dei genitori.

Pertanto, il mancato ascolto del minore costituisce una violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo salvo che il Giudice non adotti una specifica e circostanziata motivazione idonea a giustificare tale omissione con particolare riferimento al difetto di discernimento. Questo anche nell’ipotesi in cui il minore viva un contesto familiare deprivante, caratterizzato da gravi carenze genitoriali tali da incidere negativamente sul suo sviluppo psico-fisico.

A cura dell’Avv. Alessia Panzironi