La contrarietà all'ordine pubblico ostativa alla delibazione viene negata quando l'esclusione, sia pure unilaterale, di un bonum matrimonii «sia stata portata a conoscenza dell'altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o se questo coniuge ne abbia comunque preso atto, ovvero quando vi siano stati elementi rivelatori di quell'atteggiamento psichico non percepiti dall'altro coniuge solo per sua colpa grave, da valutarsi in concreto».
Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione , nell’ordinanza n. 15142/2023. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 30 maggio.
Il giudice italiano , si legge nel testo, è tenuto ad accertare autonomamente la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione dei predetti bona.
Il convincimento, espresso dal giudice di merito, sulla conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riserva mentale unilaterale dell'altro costituisce apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità.