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Cassazione Ordinanza n. 8764 del 28/03/2023 - L'assegnazione della casa familiare nella valutazione del patrimonio del soggetto beneficiario

12 giugno 2023

News Regionale - Lazio ,


Con la pronuncia n. 8764 del 28/03/2023 la Cassazione, adita dal marito, riconosce che, al fine dell'accertamento della spettanza o meno dell'assegno divorzile, occorre tenere conto della nozione di "patrimonio" in senso "estensivo" (ovvero nel senso di considerare qualsiasi circostanza idonea ad accrescere la disponibilità finanziaria del nucleo familiare o anche solo dell'ex coniuge) e quindi ricomprendervi anche l'assegnazione della casa familiare.

Quest'ultima infatti, ha dei riflessi economici sia se il bene appartiene ad entrambi i coniugi, sia che appartenga a terzi (nel caso specifico l'immobile era di proprietà dei genitori della moglie e a quest'ultima concesso in comodato gratuito) poichè consente al genitore collocatario di evitare le spese per reperire una nuova abitazione che invece dovrà sostenere l'altro genitore che non può godere del bene, anche ove ne sia comproprietario.

La Corte specifica inoltre i requisiti che devono sussistere in relazione all'assegno di mantenimento, all'assegno divorzile e all'assegnazione della casa coniugale precisando che, vi è una differenza tra assegno di mantenimento in fase di separazione e in fase di divorzio. Nel primo caso, infatti, ha solo natura assistenziale, mentre nel secondo caso ha natura composita, ovvero sia assistenziale che perequativa – compensativa, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto il coniuge richiedente non disponga di mezzi adeguati.

Il provvedimento è degno di nota anche per la presa di posizione della Corte in materia di cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti (che può essere disposta anche nel corso del giudizio di legittimità, ex art. 89 c.p.c.,) in quanto precisa che la cancellazione va esclusa allorchè l'uso di tali espressioni siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento di controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.

A cura dell’Avv Lilia Ladi