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Casa per lunghi periodi di vacanza, non occorre ai fini del riconoscimento di un maggiore periodo di permanenza del figlio

13 giugno 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Corretta la fissazione della decorrenza dell'assegno di mantenimento, al momento della proposizione della domanda e non dalla comunicazione del decreto che l'aveva accolta, in virtù del principio consolidato per cui il tempo che intercorre tra la proposizione della domanda e la pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente, ove i presupposti per il relativo accoglimento sussistano fin dal momento introduttivo del giudizio.

A stabilirlo è la Suprema Corte, all’interno della recente ordinanza n. 15878/2023.

Il provvedimento è stato depositato dalla prima sezione civile lo scorso 6 giugno.

Non è sufficiente, si legge all’interno del provvedimento, per invocare il riconoscimento di un maggiore periodo di permanenza del figlio presso di sé durante le vacanze estive rispetto alle tre settimane previste, l'allegata circostanza di disporre di una casa al mare e di una in montagna dove il figlio ha sempre trascorso, durante l'unione dei genitori, lunghi periodi di vacanza, in assenza di un impegno, da parte del genitore appellante e professionalmente molto impegnato, a trascorrere personalmente con lo stesso il maggior periodo richiesto.

No , dunque, a lunghe vacanze estive presso il padre che non può stare insieme al figlio.