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L'accordo di separazione omologato rientra tra i titoli esecutivi di cui all’articolo 474 comma 2 c.p.c.

13 giugno 2023

News Regionale - Sicilia ,

L'accordo di separazione omologato deve farsi rientrare tra i titoli esecutivi di cui all’art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 15697/2023. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 5 giugno.

Premesso che l'accordo tra i coniugi costituisce l'elemento fondante della condizione di coniugi separati e del regolamento dei loro rapporti e che il provvedimento di omologazione è unicamente diretto ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo di separazione, assumendo la funzione di condizione sospensiva della produzione degli effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi, il suddetto accordo omologato deve farsi rientrare tra i titoli esecutivi di cui all’art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c.

Per essere legittimamente posto a base dell’atto di precetto è necessario che il titolo azionato (decreto di omologa dell’accordo di separazione intervenuto tra i coniugi) consenta la determinazione della somma dovuta e, dunque, indichi un credito determinato o determinabile.