Posto che la contribuzione dei genitori alle spese straordinarie non assolve ad un'esigenza meramente perequativa, come l'assegno di mantenimento, ma ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, il giudice di merito, stabilendone la ripartizione, deve tenere in considerazione non solamente i criteri previsti per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori e alla opportuna proporzionalità della partecipazione, ma anche i fabbisogni dei figli, ordinari e straordinari, in relazione al loro interesse.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 15215/2023, depositata lo scorso 30 maggio.
La Suprema Corte, nella vicenda analizzata, viene nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla contribuzione dei genitori al mantenimento del figlio, nella fattispecie maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
I giudici di piazza Cavour richiamano la giurisprudenza costante in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento periodico in osservanza del principio di proporzionalità, che va attuato non considerando esclusivamente la capacità economica del soggetto obbligato al versamento dell'assegno perequativo, ma piuttosto comparando le condizioni economiche dei genitori e focalizzando le esigenze del figlio, alla luce dei criteri indicati dall' art. 337 ter c.c.
Quanto poi alle spese straordinarie, si puntualizza che queste non vanno necessariamente ripartite tra i genitori in ragione della metà pro quota, ma vanno distribuite tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi (Cfr. Cass. n. 25723/2016).
Inoltre, la relativa quantificazione va valutata dal giudice di merito tenendo conto della precipua funzione di provvista per le specifiche esigenze dei figli, in proporzione al loro interesse.
