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Ammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio-Ordinanza di Rinvio Pregiudiziale del Tribunale di Treviso-RG-2915-2023-

19 giugno 2023

News Regionale - Lazio ,

Il Tribunale di Treviso, tramite l’adozione di un’ordinanza del 31 maggio 2023, visto ed applicato l ’art. 363 -bis c.p.c., ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto attinente all'ammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio. Parallelamente ha sospeso il procedimento sino alla restituzione degli atti da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell ’art. 363 -bis, comma secondo, cod. proc. Civ.

In precedenza anche altre sedi giudiziarie si sono espresse sulla questione di diritto in esame.

In particolare, il Tribunale di Milano, Sez. IX, con la sentenza del 5 maggio 2023, n. 3542 – Pres. Rel. Cattaneo -, rilevando nella parte motiva della decisione che le parti avevano formulato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre che di separazione, ha disposto che la causa fosse rimessa sul ruolo non essendo la stessa ancora procedibile, per non essere trascorsi i termini previsti dall'articolo 3 della legge 898/1970.

Il Tribunale di Milano in questo caso non ha deciso solo sulla separazione, ma ha individuato le condizioni affinché potesse pronunciarsi in seguito anche sulla domanda di divorzio senza la necessità per le parti di presentare un nuovo ricorso.

In questo caso il Tribunale: 1) pronuncia prima la separazione con sentenza; 2) rimette la causa sul ruolo con ordinanza fissando udienza decorso il termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio; 3) pronuncia, quindi, il divorzio.

Ancora, il Tribunale di Firenze, Sez. I civ., con la sentenza n. 4458 del 15.05.2023, ha precisato che la riforma di cui al d.lgs. n. 149/22 consente il cumulo della domanda di separazione e divorzio solo nei procedimenti contenziosi, non collidendo, in tali contesti, col principio d’indisponibilità in materia matrimoniale.

Ritornando all’esame dell’ordinanza che ci occupa è bene precisare che in questo caso il Giudice ha ritenuto di valutare la questione giuridica afferente all'ammissibilità del cumulo, in via consensuale, delle due domande, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni introdotte con la riforma Cartabia.

Il legislatore, infatti , ha provveduto a disciplinare ai sensi dell’art. 473 -bis.49 c.p.c. il cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in sede contenziosa, senza nulla disporre in merito all'eventualità in cui i coniugi presentino, cumulativamente, le stesse domande ma in via consensuale.

Allo stesso tempo il Ministero ha dato indicazioni per permettere agli Avvocati di depositare contemporaneamente tramite consolle separazione e divorzio nell’ambito dei procedimenti congiunti, individuando codici specifici (111003 – 111004).

La questione comunque non sembra essere di pronta soluzione.

In dottrina vi sono orientamenti contrapposti.

Da un lato vi è chi ammette il cumulo facendo leva sul principio di economia processuale, di buon senso e rilevando che la norma nulla dice perché è implicito, per cui precludere il cumulo in sede consensuale sarebbe in contrasto con la ratio della riforma, obbligando i coniugi a presentare due processi autonomi.

D all’altro lato vi è chi lo esclude ancorando la propria posizione sul dato letterale della norma, per cui nell’articolo 473 - bis.51 c.p.c. non vi è alcun richiamo all’articolo 473 -bis.49 c.p.c., escludendo quindi il cumulo nei procedimenti su domanda congiunta in virtù di tale riserva di legge.

In conclusione per il Tribunale di Treviso sono quindi configurabili i presupposti per l'applicazione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, per un intervento nomofilattico, al fine di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge in ordine alla possibilità di proporre con un unico atto separazione e divorzio consensuali.

A cura dell' Avv. Fabio Perciballi