In tema di previdenza dei liberi professionisti, l'indennità di maternità prevista dal D. Lgs. n. 151 del 2001, art. 70, che, in forza della sentenza auto-applicativa n. 385 del 2005 della Corte costituzionale, va estesa anche al lavoratore padre, non è suscettibile di moltiplicazione nell'ipotesi di parto o adozione plurimi.
Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 16598/2023. Il provvedimento, emanato dalla sezione lavoro, è stato depositato lo scorso 12 giugno.
A ben vedere, argomentano i giudici di piazza Cavour, dal complessivo sistema delle tutele parentali si desume come il legislatore abbia inteso garantire il sostegno alle famiglie con più figli nati dall'unico parto o adottati nello stesso momento attraverso il prolungamento dei periodi di riposo o congedo, avuto altresì riguardo alla natura dell'indennità, compensativa di eventuali flessioni del reddito professionale derivanti dalla nascita o adozione, restando irrilevante il numero dei figli.
In definitiva, occorre riconoscere un’indennità di maternità ridotta al padre lavoratore (nel caso di specie, un avvocato) se ne ha beneficiato la moglie.
