Gli sms, i messaggi "whatsapp" e di posta elettronica "scaricati" e/o conservati nella memoria dell'apparecchio cellulare, i messaggi pubblicati sul profilo Facebook hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e, pertanto, con riferimento ad essi, non trova applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p.
La precisazione porta la firma della Corte di Cassazione ed è contenuta all’interno della sentenza n. 24824/2023.
Il provvedimento della quinta sezione penale è stato depositato lo scorso 8 giugno.
Con riferimento ai messaggi "whatsapp" e agli sms rinvenuti in un telefono cellulare, chiariscono i giudici di piazza Cavour, i relativi testi non rientrano neanche nel concetto di "corrispondenza", la cui nozione implica un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito.
