Criteri di ripartizione della reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite
Con la pronuncia n. 16960 del 14 giugno 2023, la Cassazione Civile Sezione Lavoro stabilisce che, nel ripartire il trattamento di reversibilità tra la prima e la seconda moglie, occorre tener conto sia dell'elemento temporale (durata del matrimonio) sia di ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due aventi diritto, nonchè alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza confondere la durata delle convivenze con quella del matrimoni cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell’entità dell’assegno divorzio un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge. Gli elementi correlati alla finalità solidaristica, di cui sopra, sono demandati al prudente apprezzamento del giudice di merito che ne determinerà la loro rilevanza in concreto.
