Le Sezioni Unite Civili si sono pronunciate su una questione rimessa dalla Prima Sezione civile e relativa all’art. 64, comma 1, lett. a), della l. n. 218 del 1995.
Specificamente la fattispecie richiedeva una risposta sul se, nell’ambito di un giudizio di riconoscimento in Italia dell’efficacia di una sentenza straniera, la parte ivi convenuta, che si fosse ritualmente costituita nel giudizio svoltosi innanzi al giudice a quo senza sollevare, in quella sede, alcuna eccezione circa la carenza della “competenza giurisdizionale” di quest’ultimo, potesse ancora formulare una siffatta eccezione innanzi al giudice della invocata delibazione oppure se la stessa potesse essere sollevata di ufficio da quest’ultimo.
Il provvedimento, la sentenza n. 18199/2023, è stato depositato lo scorso 26 giugno.
Le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio: “Ove, in base all’art. 42 legge n. 218 del 1995, trovi applicazione la Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1996, le condizioni sostanziali di riconoscimento delle misure di protezione dei minori disposte dalla giurisdizione straniera risultano fissate dall’art. 23 della detta Convenzione, e non dall’art. 64 legge n. 218 del 1995, mentre il procedimento del riconoscimento innanzi al giudice italiano resta disciplinato, come previsto dall’art. 24 della medesima Convenzione, dalla legge italiana”.