La revoca del contributo dovuto dal padre al mantenimento della figlia, oramai maggiorenne e autosufficiente economicamente, non determina l’aumento del sostegno economico da destinare all’altro figlio, non ancora autonomo.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, all’interno di una recente ordinanza.
Il provvedimento n. 17885/2023 è stato depositato lo scorso 22 giugno.
I giudici di piazza Cavour hanno considerato illogica e priva di fondamento la richiesta formulata dall’ex moglie, di vedere in contemporanea aumentato il sostegno economico che l’ex marito doveva destinare all’altro figlio, ancora non autonomo. Definito il divorzio tra i due soggetti, l’uomo aveva ottenuto, a distanza di tempo, la revoca dell’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia.
La donna, però, aveva richiesto un incremento del contributo da parte dell’ex marito al mantenimento dell’altro figlio. Come detto, tale domanda è stata respinta.
In sostanza, non può ritenersi automatica la rivalutazione del contributo dovuto al figlio, a fronte del solo venir meno dell’onere di contribuzione nei confronti della figlia. Anche perché, si legge nel provvedimento, la revisione del contributo al mantenimento dei figli non è mai automatica, risultando sempre necessario un accertamento giudiziale in cui il giudice deve valutare, sulla base della prova fornita dalla parte richiedente, le aumentate esigenze di vita del figlio.