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Opposizione all'esecuzione accolta se non si dimostra che le spese straordinarie sono nell'interesse del minore

30 giugno 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.

Nel caso in esame, però, non sono emersi elementi per ravvisare i presupposti per ritenere giustificata la spesa e il Tribunale ha ritenuto fondata l'opposizione dell'ex marito.

Tribunale di Alessandria, sentenza 21 marzo 2023 - Giud. est. Demontis