Via libera al reclamo in Corte d’Appello contro i provvedimenti del Tribunale per i minorenni che incidono sulla responsabilità genitoriale. Pronunce che riguardano diritti di natura personalissima e di rango costituzionale, in un procedimento caratterizzato dalla piena osservanza delle regole del contraddittorio. Per questo i provvedimenti de potestate non possono essere considerati privi di decisorietà, anche se destinati ad essere assorbiti da una decisione definitiva. La Cassazione, mediante ordinanza 82/2022, estende al reclamo in Corte d’Appello i principi affermati per il ricorso in Cassazione quando sono in gioco diritti soggettivi e status.
Del nuovo corso beneficia il padre di una minore sospeso dalla responsabilità genitoriale per l’inadeguatezza, manifestata anche nell’aver poco preparato la figlia in occasione della presentazione della nuova compagna. Contro il provvedimento, adottato anche nei confronti della madre della minore, l’uomo aveva fatto un reclamo, respinto dalla Corte d’Appello in linea con la giurisprudenza che nega questa via per provvedimenti provvisori in attesa di una decisione definitiva. La Cassazione non è d’accordo e apre al reclamo, valorizzando la natura di giudicato degli atti, salvo fatti nuovi.
Il decreto pronunciato dalla Corte d’Appello sul reclamo avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni ex artt. 330, 333 e 336 cod. civ., afferma la Suprema Corte, è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus. Partendo dalla ricorribilità per Cassazione del decreto emesso dalla Corte d’Appello nei procedimenti ex artt. 330, 333 e 336 cod. civ., la Cassazione ha affermato la reclamabilità anche del decreto del Tribunale per i minorenni, stante il suo carattere decisorio, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull’esercizio della responsabilità genitoriale del ricorrente, pur non risultando emesso a conclusione del procedimento e pronunciato in via non definitiva.
La Cassazione, invero, va oltre e censura «una prassi diffusa innanzi ai Tribunali dei minorenni di trattare i procedimenti de potestate senza soluzione di continuità e, di fatto, fino al conseguimento della maggiore età dei minori». Precludendo così una adeguata tutela che passa anche attraverso la possibilità di opporsi alle decisioni.
