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Assegno di divorzio, va provata l’assenza di adeguati mezzi di sostentamento

7 gennaio 2022

News Regionale - Sicilia ,

Con ordinanza ex art. 708 comma 3 c.p.c. il Presidente delegato del Tribunale di Caltanissetta revocava l’obbligo, posto a carico di un ex coniuge, di corrispondere all’altro un assegno di mantenimento di €. 120,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT.

Avverso detta ordinanza la donna ha proposto reclamo, rilevando che il Presidente delegato del Tribunale sarebbe incorso in errore nel non valutare adeguatamente le sue condizioni economiche e quelle del coniuge separato, ed in particolare nel non considerare che dal 15 marzo 2021 lei stessa aveva dovuto rinunciare al godimento della casa familiare di proprietà comune e si era trasferita presso l’abitazione degli anziani genitori, in attesa di trovare una nuova sistemazione a proprie spese, perché l’immobile “era da anni oggetto di un contenzioso con il Comune per un presunto abuso edilizio”. 

Ha dedotto, altresì, che il suo reddito annuo, derivante dalla gestione di un esercizio commerciale del quale era titolare, aveva subito un sensibile decremento, passando da € 12.103,00 dichiarati per l’anno di imposta 2017 ad € 2.840,00 dichiarati per l’anno di imposta 2020.

Nessun rilievo, inoltre, rivestiva secondo la donna il legame sentimentale da lei instaurato con un suo dipendente, col quale non aveva mai convissuto. Ha chiesto, pertanto, il ripristino dell’assegno mensile posto a suo favore. 

Il reclamo non viene ritenuto fondato dalla Corte di Appello di Caltanissetta, che ha pronunciato ordinanza sul punto. 

La perdita del godimento della casa familiare, peraltro dedotta ma non provata dalla signora, non si è tradotta, in atto, in un maggiore esborso per la locazione di un’altra abitazione, posto che la reclamante assume di essere ospite dei genitori, seppur precariamente. Il lamentato decremento del reddito da partecipazione in attività di impresa, di contro, trova un contraltare nella circostanza che la stessa reclamante è, ad oggi, proprietaria esclusiva dell’esercizio commerciale di famiglia, già condotto in società formalmente al 50% col fratello, che però, stando alle allegazioni da lei svolte nel giudizio di separazione e valorizzate in sentenza, avrebbe avuto riconosciuta una maggiore quota di partecipazione agli utili quando la società era ancora esistente. A questa stregua, e nei limiti del carattere sommario della cognizione di questa fase, la titolarità esclusiva di un esercizio, e la circostanza di avere almeno un impiegato alle proprie dipendenze, denotano una capacità economica che non consente di riformare le statuizioni adottate dal presidente del Tribunale di Caltanissetta con i provvedimenti ex art. 708 c.p.c..

Il reclamo, dunque, deve essere rigettato. 

Questo il commento sulla vicenda da parte dell’Avv. Gabriella Rossana Lomonaco di AIAF Caltanissetta, che ha difeso il soggetto reclamato.

La reclamante ha proposto il gravame sul presupposto che pur intrattenendo relazione con altra persona, non avrebbe intrapreso convivenza; circostanza questa valutata dal Presidente nella propria ordinanza, laddove si legge “…va accolta la richiesta del marito di revoca dell’obbligo a suo carico, previsto in sede di separazione, di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento mensile di €.120.00, considerato che la predetta svolge attività lavorativa presso impresa di cui è titolare e che, inoltre, intrattiene una relazione sentimentale con altro uomo, seppur senza convivenza, secondo quanto affermato in udienza, e contestato dalla controparte”.

Inoltre, la stessa reclamante nella propria memoria difensiva - prosegue l’avv. Lomonaco- depositata nell’ambito del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Caltanissetta, ed avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha dichiarato espressamente che “l’attività commerciale è di proprietà esclusiva della medesima, premettendo altresì che “il compagno è un semplice dipendente”.

Orbene, partendo dal presupposto che la donna è proprietaria esclusiva di attività commerciale è evidente che la richiedente l’assegno è titolare di reddito proprio.

Inoltre, non può farsi a meno di rappresentare ai fini di chiarezza, che laddove la reclamante sostenga la erroneità del provvedimento di revoca dell’assegno di €.120,00 in suo favore, si evidenzia che al tempo della pronuncia della sentenza che ha dichiarato la separazione personale, è stato posto a carico del marito un assegno mensile di €.120.00 a favore della moglie sul presupposto che costei “avrebbe usufruito di una relativa diminuzione del suo ricavo per far fronte alle esigenze del di lei fratello, facente al tempo parte della compagine societaria dell’impresa familiare”; fratello che nell’immediatezza del deposito della sentenza si è definitivamente trasferito al Nord Italia con la propria famiglia, di fatto non facendo più parte della originaria compagine societaria-lavorativa.

Non sussistendo, pertanto, motivi per la modifica dell’ordinanza presidenziale e non essendo presenti, tra l’altro, i presupposti per la concessione dell’assegno divorzile poiché la signora è percettrice di reddito proprio, ha capacità di lavoro e di guadagno, la Corte adita ha rigettato il reclamo. Infine, anche a voler ipotizzare la “non convivenza” della reclamante, mancherebbero sempre e comunque i presupposti necessari perché la donna usufruisca del beneficio chiesto.