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Cause in materia di mantenimento, non si applica la sospensione feriale dei termini

10 luglio 2023

Presidenza AIAF ,

In tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, articoli 1 e 3 .

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione , all’interno dell’ordinanza n. 18044/2023, depositata lo scorso 23 giugno.

Tali cause, argomentano i giudici di piazza Cavour, sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie. 

Ove, pertanto, si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non si applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal Regio Decreto n. 12 del 1941, articolo 92.