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Addebito, nessuna pregiudizialità tra il processo penale e il giudizio di separazione

13 luglio 2023

News Regionale - Sicilia ,

La Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 18725/2023, analizza la tematica relativa ai rapporti tra processo penale e giudizio di separazione. Il provvedimento, emanato dalla prima sezione civile, è stato depositato lo scorso 3 luglio.

Posto che la pronuncia di addebito richiede l’accertamento non soltanto dei comportamenti tenuti da uno dei due coniugi in violazione dei doveri di matrimonio, ma anche e soprattutto del nesso causale tra questi comportamenti e la crisi coniugale (si veda, sulla stessa tematica, Cass. n. 40795 del 20/12/2021), il giudizio civile deve necessariamente condursi in modo autonomo rispetto al giudizio penale, la cui finalità è quella di accertare la responsabilità dell'imputato e, in caso positivo, di stabilire la pena, e non di verificare gli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita.

La Suprema Corte, nella vicenda in questione, ha rigettato integralmente il ricorso articolato in nove motivi di impugnazione, preliminarmente risolvendo la dibattuta questione della sospensione del procedimento civile, necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ovvero soltanto nei casi in cui la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

Al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, e diventa meramente facoltativa, con la conseguenza che il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (medesimo percorso attuato in Cass. sez. un. 408 del 06/06/2000).