Alla luce della lettura degli articoli 473-bis.46 cpc e 473-bis.70 c.p.c. in combinato disposto deve ritenersi che l’ordine di protezione articolo 473 bis. 69 c.p.c. possa essere proposto anche in pendenza del procedimento di merito, innanzi al giudice che lo conduce.
Lo ha stabilito il Tribunale di Novara, con la sentenza n. 4468/2023 dello scorso 23 giugno.
Ne consegue che, qualora le misure di protezione siano richieste in pendenza di un procedimento di separazione o divorzio caratterizzato da agiti violenti, essa deve ritenersi senz’altro ammissibile, anche con riferimento alla prole minorenne.
Per la donna, dunque, ecco l’ordine di protezione dal marito violento da parte del giudice della separazione. Secondo il tribunale piemontese, inoltre, è possibile il decreto “ianudita altera parte” col divieto di avvicinarsi in pendenza del procedimento di merito, possibile pure per i figli minorenni.
Tribunale di Novara, sentenza n. 4468, sezione Civile, del 23.06.2023
