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Sì all'assegno divorzile anche se il marito ha ceduto alla ex mobili e immobili senza indicare però "quando" e "dove"

17 luglio 2023

News Regionale - Sicilia ,

Il diniego del marito a corrispondere l'assegno divorzile alla ex moglie non può trovare accoglimento se l'uomo non indica "quando" e "dove" ha rilasciato alla ex beni mobili e immobili.

La ex moglie, nel caso di specie, aveva alienato parte degli immobili guadagnando la somma di 585.000 euro ed era proprietaria di immobili e titoli azionari, con una liquidità di circa 1.165.000 euro.

Questo quanto emerge, in sintesi, dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 19116/2023. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 6 luglio.

Con riferimento specifico ai fatti oggetto della vicenda, la Corte d'Appello di Roma aveva confermato la sentenza n. 10774/2019 con cui il Tribunale di Roma, nella causa di divorzio pendente tra due soggetti, riconosceva alla donna l'assegno di divorzio mensile di 1.200 euro.

La Corte d'Appello, in particolare, ammetteva l'assegno in oggetto in tale misura, tenuto conto della rispettiva situazione economica delle parti, della durata del rapporto matrimoniale, del contributo fornito da ciascuno alla vita familiare, nonché della natura dell'assegno divorzile nelle sue componenti, alla luce degli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità.

Nel ricorso in Cassazione l'uomo ha dedotto come la Corte d'Appello non avesse minimamente preso in considerazione quanto lo stesso aveva dedotto nella memoria autorizzata depositata nel giudizio di appello e, in particolare, la circostanza che sia con denaro proprio, sia con quello derivatogli dall'eredità di famiglia – circostanza non contestata dalla ex moglie neanche in primo grado – avesse acquistato diversi immobili intestandoli anche alla moglie e ai figli. In sede di separazione, inoltre, aveva di concerto con l'ex coniuge disposto trasferimenti immobiliari tesi a garantire a tutta la famiglia una vita più che dignitosa.

La ex moglie non versava in condizioni tali da dover richiedere l'assegno divorzile. Per contro, il ricorrente aveva un reddito mensile di 4.600 euro inclusi i redditi derivanti dagli immobili in proprietà, ed era gravato da un mutuo fondiario con rata mensile di 731 euro.

Peraltro, ove si volesse ritenere che il ricorrente aveva inteso riferirsi all'omessa considerazione da parte della Corte d'Appello dei trasferimenti immobiliari che lo stesso ha dedotto di aver effettuato in favore della ex moglie in sede di separazione consensuale, si tratta di una censura che difetta di autosufficienza: il ricorrente afferma di aver effettuato tale allegazione sin dal giudizio di primo grado (e la odierna controricorrente non lo avrebbe contestato), ma non ha precisato né "come" né " dove" tale questione sarebbe stata sottoposta all'esame dei giudici di merito.

Proprio per questa "mancanza" anche la Cassazione si è espressa in favore della ex moglie, condannando così il marito a corrispondere in favore della donna più di mille euro al mese.