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CONDANNATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IL CONIUGE RICORRENTE CHE NON SI PRESENTA ALL’UDIENZA DI DIVORZIO.

16 luglio 2023

News Regionale - Lazio ,

Con Ordinanza n. 3051/23 la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un coniuge, ricorrente in una procedura di divorzio, che non sia comparso all’udienza presidenziale di divorzio in ordine alla sua condanna alle spese di giudizio.

Gli Ermellini hanno sancito il seguente principio: "In tema di processo di divorzio, nel caso di mancata comparizione del ricorrente all'udienza presidenziale, il giudice legittimamente regola le spese di causa in presenza di una attività difensionale svolta dal legale della parte intimata“.

Ne è emerso il principio in base al quale, in ipotesi in cui un soggetto che rivesta il ruolo di ricorrente in una procedura di divorzio non si presenti all’udienza presidenziale, avendo con la proposizione della domanda “ obbligato” il coniuge resistente a premunirsi di un difensore per la costituzione in giudizio, debba essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Il principio che è emerso dalla pronuncia in esame ha una sua evidente logica, poiché la parte resistente ha dovuto sostenere dei costi per lo svolgimento di attività difensiva poi rivelatasi inutile a fronte della mancata comparizione del ricorrente all’udienza presidenziale.

La Corte di appello aveva rigettato l'impugnazione di un coniuge ricorrente a causa della sua mancata presentazione dello stesso nella fase presidenziale del procedimento di divorzio.

Parte ricorrente in primo grado e soccombente in appello ricorreva, pertanto, in Cassazione avverso la sentenza di appello, incorrendo in un ulteriore rigetto.

La Corte di Appello aveva evidenziato che, in base a quanto disposto dalla legge sul divorzio, la mancata comparizione del ricorrente all'udienza presidenziale di divorzio determina la conseguente inefficacia della domanda causando la “chiusura” del giudizio, con conseguente ed esatta condanna alle spese di lite.

A cura dell’avv. Fabiana Romano