In tema di lesioni aggravate intrafamiliari, il riavvicinamento o la riappacificazione tra vittima e autore del reato, rilevati attraverso dati di contesto precisi, significativi ed obiettivi, possono costituire un "elemento concreto" idoneo, ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p., ad incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della persona offesa, la quale, ove non possa rimettere la querela, perché irrevocabile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in precedenza rese.
Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 27544/2023. Il provvedimento della quinta sezione penale è stato depositato il 26 giugno.
Ai fini dell'accertamento dell'inquinamento probatorio, che legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza dalla persona offesa-teste, la previsione di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p. richiede la sussistenza di elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a pressioni, tra i quali può ricomprendersi anche l'atteggiamento assunto dal teste prima della deposizione dibattimentale, qualora la prudente valutazione del giudice gli consenta di cogliervi i segni della subita pressione esterna (sia a matrice utilitaristica che intimidatoria).
