Mediante l’ordinanza n. 18828/2023, la Corte di Cassazione torna a formulare alcune precisazioni in materia di affidamento esclusivo del minore.
Il provvedimento, emanato dalla prima sezione civile, è stato depositato lo scorso 4 luglio.
Come è noto, l'affidamento esclusivo con limitazioni, o super esclusivo, estromette completamente un genitore dall'esercizio della responsabilità genitoriale, ferma restando la sua titolarità.
Il D.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, attuativo della riforma sullo status unico della filiazione, ha modificato l'affidamento esclusivo, trasformandolo in un istituto più versatile e malleabile rispetto a quello rigido previsto originariamente dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54. L'affidamento esclusivo può essere richiesto al giudice da ciascuno dei genitori in qualunque momento, allegando la contrarietà all'interesse del figlio dell'affidamento condiviso con l'altro genitore; se accoglie la domanda il giudice lo dispone con provvedimento motivato (articolo 337 quater, comma 1 e 2, cod. civ.). È, quindi, un'opzione residuale, condizionata al ricorrere di circostanze particolari, in cui l'affido condiviso sia pregiudizievole all'interesse del figlio.
L'affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori, affermano i giudici di piazza Cavour nel provvedimento sopra citato, non è censurabile laddove, accertata inidoneità di un genitore, si privilegi, nell'attribuzione della responsabilità genitoriale, quel genitore che appaia il più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della personalità della prole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche.
