La subordinazione del beneficio della sospensione agli "specifici percorsi di recupero", di cui all'art. 165, comma 5, c.p. non va intesa nel senso che la loro concreta articolazione, anche temporale, debba essere necessariamente definita dal giudice di merito.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 30147/2023. Il provvedimento, emanato dalla quarta sezione penale, è stato depositato lo scorso 11 luglio.
La specificità richiesta dalla norma, argomentano i giudici di piazza Cavour, sembra esprimere piuttosto l'esigenza che il beneficio sia subordinato all'espletamento di percorsi trattamentali calibrati sulle concrete esigenze di recupero, correlate alla tipologia di reati per cui il Codice rosso è stato introdotto, nella prospettiva del rafforzamento della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
